Giù le mani dall’attestato!
Nella mia attività di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro mi accade spesso che al momento di controllare l’avvenuta formazione dei dipendenti, verificata l’assenza di alcuni attestati relativi a “neo assunti”, mi senta dire che il precedente datore di lavoro non li ha voluti consegnare avendo sostenuto lui i costi della formazione obbligatoria. Accusarlo di egoismo di norma non produce risultati statisticamente rilevanti.
Quindi? Formazione tutta da rifare? Anche no.
Adesso ti spiego come puoi risolvere questo problema (gratis).
Recentemente mi sono imbattuto nel caso di un’Azienda che, avendo rilevato un appalto, aveva preso in carico anche i dipendenti precedentemente occupati presso la vecchia Appaltatrice.
La classica bella mossa. Personale preparato, motivato, e soprattutto con competenze certificate, infatti la tipologia di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro di cui necessitavano i “neo assunti” per poter operare risultava essere piuttosto costosetta, sia dal punto di vista economico, sia per la tipologia dei corsi (alto rischio e formazione specifica per le attrezzature), ma soprattutto per le ore di mancata produzione.
Fin qui tutto ok, giusto? No.
Seguimi. La precedente Azienda si rifiutava di consegnare gli attestati di formazione agli ex dipendenti.
A questo punto decido di affrontare la questione di petto. Ho provato a ricercare nel D.lgs. 81/08 (Salute e Sicurezza sul Lavoro) un appiglio che obbligasse a consegnare la documentazione; ho trovato solo il comma 14 dell’Art. 37 che prevede l’istituzione del “libretto formativo del cittadino” destinato a “seguire” il lavoratore ad ogni cambio di “casacca”.
Peccato che questo progetto non sia mai del tutto partito, perché lasciato alla discrezionalità delle singole Regioni.
Coro di Buuuuuu!
In altre parole un vicolo cieco come una talpa.
Come disse Thomas Edison? “lo non ho fallito duemila volte nel fare una lampadina; semplicemente ho trovato millenovecentonovantanove modi di non fare una lampadina”.
Tradotto: Se non trovi la soluzione dove dovrebbe essere, cercala da qualche altra parte.
È in quel momento che mi sovviene il ricordo di un Provvedimento del Garante Privacy che sanciva quanto segue: “il lavoratore ha diritto di accesso non solo ai dati identificativi ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.
Bingo!
Stando così le cose gli ex dipendenti avrebbero potuto avvalersi dei diritti stabiliti dall’Art. 7 del D.Igs. 196/03 per richiedere all’Azienda la comunicazione in maniera intellegibile dei dati che li riguardavano ed in particolare degli attestati di formazione.
Detto, fatto!
La richiesta è stata inoltrata in modo formale, utilizzando la apposita modulistica reperibile sul sito del Garante, invitando così la vecchia Azienda a fornire un riscontro nei tempi stabiliti.
Risultato: gli attestati sono stati prontamente restituiti. Anche grazie al buon vecchio Thomas.
More privacy, Smart privacy.